Procedura di segnalazione

Normativa

“Whistleblowing” sta per segnalazione anonima ed è la definizione adottata per le segnalazioni su eventuali illeciti commessi nel posto di lavoro. In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Destinatari della presente Procedura sono:

  1. i componenti degli organi sociali, i dipendenti della società;
  2. i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder della società.

 

Contenuto segnalazioni

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
    • appalti pubblici;
    • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    • sicurezza e conformità dei prodotti;
    • sicurezza dei trasporti;
    • tutela dell’ambiente;
    • radioprotezione e sicurezza nucleare;
    • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    • salute pubblica;
    • protezione dei consumatori;
    • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

 

Protezione della riservatezza dei segnalanti

  • L’identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni;
  • la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante;
  • la segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato;
  • la protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

 

La Procedura è volta a stabilire le modalità attraverso cui effettuare una segnalazione di comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e regolamenti garantendo la protezione della riservatezza dei segnalanti.

I principi della presente Procedura non pregiudicano né limitano in alcuna maniera gli obblighi di denuncia alle Autorità Giudiziaria, di Vigilanza o regolamentari competenti nei Paesi in cui opera la società DATEV.it.

DATEV.it S.p.A. ha adottato per la procedura di segnalazione, l’utilizzo della piattaforma MyWhistleblowing accessibile dal pulsante “Effettua una segnalazione”.

Privacy Policy